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Con la Riforma del processo civile della Ministra Cartabia di cui alla legge n. 206/2021 sono state introdotte nuove regole per la forma del pignoramento e il cambiamento del foro competente per l’esecuzione forzata se il debitore è una PA.

In particolare:

A) Il nuovo art. 543 c.p.c., che disciplina la forma del pignoramento, in base alla nuova formulazione, impone al creditore:

1. di notificare al debitore e al terzo l’avviso dell’iscrizione a ruolo

2. di depositare l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione come indicata nell’atto.

B)  Se i suddetti adempimenti non dovessero essere eseguiti il pignoramento non sarà efficace.

In particolare, ove il pignoramento sia eseguito nei confronti di più soggetti terzi, sarà inefficace solo nei confronti dei soggetti ai quali non sia stato notificato e/o non risulti depositato nel fascicolo, l’avviso di iscrizione a ruolo.

Inoltre, ove la notifica sia omessa del tutto, debitore e terzo sono liberati dagli obblighi a loro carico a partire dalla data dell’udienza che il creditore ha indicato nell’atto.

C)  Come previsto dal comma 37 della legge delega infine, cambia anche il Foro competente nel caso in cui il debitore si una PA. L’art. 26 bis, comma 1 c.p.c prevede infatti che dal 22 giugno 2022 sarà competente per l’esecuzione forzata “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.”

Al contrario, in passato era competente il ” giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.”

Il servizio consente a tutti, cittadini e avvocati, di

accedere tramite internet alle informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al giudice di pace contenute nella banca dati del software ministeriale Sistema Informatico Giudice di Pace (SIGP), in uso presso gli uffici del giudice di pace

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In tal modo si riceverà comunicazione della cancelleria competente, che comunicherà l’importo dei diritti da versarsi, ove dovuti e la data dalla quale sarà possibile il ritiro degli atti.