Successivamente alla notifica di un pignoramento, il terzo eventuale debitore soggiace ai vincoli di cui all’art. 546 c.p.c. e deve rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. specificando di quali somme è eventualmente debitore.
La dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato non ha quale immediata conseguenza il venir meno degli obblighi di cui all’art. 546 c.p.c. comunque in vigore fino all’eventuale pronuncia del giudice (o di assegnazione, impugnabile nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c. o di estinzione della procedura esecutiva, nonché pronuncia sull’identificazione del credito o altre contestazioni ex art. 549 c.p.c.).
Tribunale di Patti – ordinanza del 27/03/2024
Ratio dell’art. 546 c.p.c., è quella di assicurare al creditore procedente e a quelli intervenuti nella procedura espropriativa la fruttuosità della azione esecutiva, evitando il rischio che, nelle more tra la notifica dell’atto di pignoramento e la dichiarazione di cui all’art. 547 (o il passaggio o in giudicato della sentenza di accertamento ex art. 549) le somme possano essere sottratte alla procedura e quindi al creditore. Per tale ragione, dalla notifica dell’atto di pignoramento, il terzo viene ad assumere la posizione di custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà.
Se il pignoramento viene eseguito contestualmente presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti ex496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi.