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La Suprema Corte di Cassazione aveva chiarito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

La Riforma Cartabia, attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, ha modificato in modo profondo il decreto legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione civile per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed introdotto l’art. 5 bis, al comma 1, il quale dispone che “nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.

E’ stato chiarito  che, la mediazione non riguarda la fase monitoria, ossia quella nella quale il giudice concede, al creditore, il decreto ingiuntivo, ma bensì la fase di opposizione, nella quale il debitore contesta il diritto vantato dal creditore. Pertanto, dovrà essere intrapresa la mediazione, solo dopo che il giudice ha deciso di concedere o meno la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e pertanto, solo nella eventuale fase di opposizione, che viene intrapresa per iniziativa del debitore contro il quale il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo.