In vigore dal 25.01.2025, le novità in materia di mediazione civile e commerciale.
A) Mediazione “telematica” e “da remoto”
- mediazione “telematica”, prevista dall’art. 8 bis28/2010, in cui tutti gli atti sono digitalizzati;
- mediazione “con incontri con modalità audiovisiva da remoto”, figura introdotta dal nuovo art. 8 ter.
a) Secondo il nuovo testo dell’art. 8 bis, la mediazione telematica:
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- necessita del consenso delle parti,
- tutti gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del CAD;
- a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo;
- il mediatore ha l’onere di verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” delle parti prima di apporre la propria.
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b) Secondo l’ articolo 8-ter – rubricato “Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto”:“ciascuna parte”può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate”.
In tale modalità, ove sia necessario acquisire le firme delle parti, esse saranno apposte:
1.se vi è il consenso di tutte le parti, nel rispetto delle disposizioni del CAD
ovvero
2.se non vi è il consenso di tutte le parti, le sottoscrizioni sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore.
Per ultimo, viene introdotto il dovere delle parti di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.
B) Durata della mediazione
L’art. 6 relativo alla “durata” viene integralmente riscritto.
Invero, vi è un nuovo termine di durata: “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi” (prima era di tre), prorogabile “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”.
Ove si tratti di mediazione obbligatoria o delegata, la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza.
La proroga dovrà risultare “da accordo scritto delle parti”.
Rimane fermo che il termine non è soggetto a sospensione feriale.
C) Forma e requisiti della delega per la partecipazione agli incontri
E’ stata specificata la forma della delega a un terzo per partecipare alla procedura.
Invero, è stato inserito il comma 4 bis all’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 che recita: “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura».
D) Effetti della mediazione sul termine di decadenza e decorrenza
E’ stato introdotto, all’art. 11, un nuovo comma 4 bis che precisa il decorso del termine di decadenza per proporre la domanda giudiziale dopo aver depositato domanda di mediazione e svolto la procedura: “Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.”
E) Patrocinio a Spese dello Stato in mediazione anche all’avvocato fuori Foro
E’ stato eliminato l’obbligo dell’avvocato di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i Consigli del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione e viene precisato che, nel caso in cui l’avvocato sia iscritto in un elenco di un distretto di Corte d’Appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.
Il patrocinio a spese dello Stato viene assicurato anche allo straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all’apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
F) Mediazione delegata fino alla rimessione in decisione
Il Giudice potrà delegare alla mediazione fino all’udienza di rimessione in decisione, e non già fino al momento della precisazione delle conclusioni.
G) Condizione di procedibilità nelle materie obbligatorie
Si chiarisce che la mediazione nei casi di controversie in materia obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
H) Omologazione del Tribunale competente
Quando le parti aderenti alla mediazione “non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto”.
I) Certificazione di conformità dell’avvocato ai fini esecutivi
Quando l’accordo di conciliazione deve essere messo in esecuzione mediante notifica del precetto «l’avvocato certifica la conformita’ all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalita’ telematiche all’ufficiale giudiziario”.
Già operative invece dal 1° luglio 2024 le nuove materie per le quali è oggi prevista la mediazione obbligatoria.
Le materie aggiunte all’art. 5 d. lgs 28/2010, come quelle già precedentemente indicate dalla stessa norma, formano un elenco tassativo, non suscettibile di interpretazione estensiva ai sensi dell’art. 12 preleggi
Le materie aggiunte dalla riforma sono le seguenti:
a) Contratto di associazione in partecipazione(artt. 2549 ss. c.c.). Con questo contratto, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. È un contratto di scambio, caratterizzato dal sinallagma tra l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associante, e l’apporto patrimoniale, da parte dell’associato.
b) Contrattio di consorzio (art. 862 c.c.: consorzi di bonifica; art. 863 c.c.: consorzi di miglioramento fondiario; art. 2602 c.c.: consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi; art. 2612 c.c.: consorzi con attività esterna; art. 2616 c.c.: consorzi obbligatori, tra cui quelli per l’ammasso dei prodotti agricoli). Il consorzio può definirsi come un’associazione economica costituita per realizzare interessi economici delle parti, ovvero, uno strumento di collaborazione fra imprese autonome per massimizzare i propri rispettivi risultati, sia attraverso la regolamentazione e la disciplina delle rispettive attività, sia alternativamente ed eventualmente, tramite lo svolgimento di fasi delle rispettive imprese.
c) Contratto di franchising(art. 1 l. 129/04). Contratto, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
d) Contratto di opera (art. 2222 ss. c.c.). Il discrimine tra contratto di opera e contratto di appalto è individuabile nella prevalenza del lavoro personale, che non presuppone un’organizzazione di mezzi e quindi l’utilizzazione del lavoro altrui. L’appalto, in sostanza, è tipico dell’impresa medio-alta, mentre il contratto d’opera è tipico della piccola impresa o dell’artigianato.
e) Contratto di rete tra imprese. Il contratto di rete è una forma di aggregazione tra imprese, che prevede la collaborazione e la cooperazione, mantenendo però tutte le caratteristiche di indipendenza, autonomia e specialità delle singole imprese. Lo scopo di tale contratto è quello di creare dei progetti e di perseguire obiettivi comuni e condivisi, al fine di incrementare la competitività sui mercati (anche esteri) e la capacità innovativa.
f) Contratto di somministrazione (art. 1559 ss. c.c.). La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. E’ un contratto di scambio fra prestazioni periodiche o continuative, destinate al soddisfacimento di un bisogno reiterato e durevole, ed il corrispettivo di un prezzo, ma che non produce necessariamente alcun effetto reale, né contiene l’impegno a trasferire la proprietà.
g) Contratto di società di persone (art. 2247 ss. c.c.). Le controversie in materia di società di persone includono invece tutte le liti attinenti al rapporto societario, sorte tra società e socio o tra soci, ivi comprese quelle concernenti il trasferimento o la liquidazione delle quote.
h) Contratto di subfornitura(l. 192/98; d.lgs. 231/02). Contratto con il quale un’impresa, decentra la propria produzione commissionando l’esecuzione di una o più parti del proprio ciclo produttivo a varie imprese di dimensioni inferiori.