La carica dell’amministratore di condominio ha durata un anno.
Secondo quanto sancito dall’articolo 1129, decimo comma, del Codice Civile, “l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore“. Ne consegue che, per i due anni successivi alla nomina, l’amministratore non è obbligato a inserire nell’odg il rinnovo dell’incarico o la sua revoca.
Scaduto il secondo anno, l’amministratore dovrà inserire, all’ordine del giorno, la sua revoca o il suo rinnovo. Secondo quanto stabilito l’articolo 1129, dodicesimo comma, n. 1, del Codice Civile, in mancanza, l’amministratore è passabile di revoca.
Il compenso
La determinazione del compenso, sia quello ordinario che straordinario, è rimessa alla libertà contrattuale delle parti.
L’amministratore, all’atto della accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare, analiticamente, a pena di nullità, della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Il compenso deve essere suddiviso per voci ovvero deve indicare ogni singola attività (principio di intellegibilità).
Il preventivo dell’amministratore può essere:
- “modulare” prevedendo nell’elenco analitico delle attività un prezzo per ognuna;
- “a forfait” con un prezzo comprensivo di tutta l’attività
- “misto” per cui è compresa nel prezzo forfettizzato ogni attività non indicata a parte, in modo da evitare che il prezzo lieviti in occasione del consuntivo.
L’amministratore revocato non può essere rinominato, infatti, il sistema di legge riformato prevede una norma di chiusura di carattere decisamente sanzionatorio, poichè in caso di intervenuta revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato (cfr. art. 1129, comma 13, c.c.).