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L’amministratore di condominio non necessita di procura dell’assemblea per attivare, aderire o partecipare alla mediazione.

Sul punto si è espresso, con sentenza n. 1216/2025, il Tribunale di Sassari che ha chiarito la legittimazione dell’amministratore ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria senza la necessità di una preventiva e specifica delega assembleare.

Invero, l’articolo 5-ter del decreto legislativo n. 28/2010, attribuisce infatti espressamente all’amministratore di condominio la legittimazione ad attivare, aderire e partecipare al procedimento di mediazione. Tali verbi utilizzati dal legislatore risultano descrittivi delle azioni che l’amministratore di condominio può compiere del tutto autonomamente nel procedimento di mediazione.

“Attivare” implica la facoltà di dare impulso al procedimento, presentando l’istanza di mediazione all’organismo competente.

“Aderire” si riferisce alla possibilità di accettare un invito alla mediazione proveniente dalla controparte o disposto dal giudice.

“Partecipare” sancisce il diritto di presenziare agli incontri di mediazione, di esprimere la posizione del condominio, di negoziare e, potenzialmente, di raggiungere un accordo conciliativo.

+Nella sentenza, il richiamo dell’articolo 5-ter del decreto legislativo n. 28/2010 serve a riconosce, all’amministratore di condominio, una legittimazione autonoma e piena in relazione al procedimento di mediazione obbligatoria, senza la necessità di una preventiva delibera o procura assembleare, ricordando però che, necessiterà, sempre, la ratifica assembleare per gli accordi che incidono significativamente sui diritti e sugli obblighi dei condomini.