L’art. 66 disp. Att. C.c. – norma inderogabile – prevede quattro forme tassative di convocazione:
- posta raccomandata
- posta elettronica certificata (PEC)
- fax
- consegna a mano.
Ove la convocazione non fosse predisposta nei termini su citati, ne deriva l’invalidità della delibera assunta nella forma dell’annullabilità della medesima per vizio procedimentale di convocazione, da far valere nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’ art. 1137 c.c., decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Dopo la riforma del condominio, l’avviso di convocazione, contenente giorno, ora e luogo, nonchè l’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mani.
La convocazione deve giungere, all’avente diritto a partecipare, cinque giorni prima dell’assemblea.
Trattandosi di “giorni non liberi”, nel calcolo dei termini non dovà conteggiarsi il giorno in cui si svolge la riunione, mentre dovrà includersi il giorno di ricevimento dell’avviso.
Così il Tribunale di Treviso nella sentenza n. 1546/2021, pubblicata il 5 novembre 2021, precisa che “nel caso di invio della convocazione a mezzo raccomandata non consegnata per la temporanea assenza del condòmino o di altra persona abilitata alla ricezione, ha continuato, essa si considera consegnata con il rilascio da parte dell’agente postale dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire al destinatario di procedere al ritiro dello stesso. Come affermato dalla Cassazione con la sentenza 18635/2021 , ha concluso il giudicante, nel calcolo del termine dei cinque giorni antecedenti la data della riunione in prima convocazione per la comunicazione ai condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea, come previsto dall’ultimo comma dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, trattandosi di giorni «non liberi» che escludono dal computo i giorni iniziale e finale, e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il giorno in cui si svolge la riunione, mentre va incluso il giorno di ricevimento dell’avviso“.
Per quanto riguarda la convocazione in “modalità telematica” bisogna ricorrere alla PEC, unica forma equivalente alla raccomandata, in quanto consente, all’amministratore, di aver prova della ricezione dell’avviso, a mezzo messaggio di accettazione e consegna dell’avviso. Tuttavia, se il condomino, ha esplicitamente richiesto che le comunicazioni avvengano attraverso un mezzo “informale” quale la email, in tal caso, deve considerarsi valida anche quest’ultima modailità, così come confermato da recenti sentenze. (App. Brescia, sez. II, 3 gennaio 2019 n. 4) – (Trib. Velletri 26 gennaio 2021 n. 166).
Il Trib. di Tivoli, con sentenza n.493/22, ad esempio, ha affermato la validato l’uso della mail ordinaria, a condizione che la ricezione della comunicazione sia garantita e soprattutto che si possa dare la prova della ricezione.
Il Tribunale di Roma, sull’argomento, nella sentenza n. 7545/23, ha statuito che, se il condomino convocato a mezzo mail ordinaria, partecipa all’assemblea ed esercita il diritto di voto, senza contestare l’irregolarità della convocazione, si presume l’avvenuta conoscenza dell’assemblea. La presenza del condominio sana, pertanto, l’eventuale irregolarità.
Nelle pronunce che si sono susseguite sin d’oggi, i Giudicanti, hanno precisato che, il condomino che richieda all’amministratore di essere convocato a mezzo mail ordinaria poi non può dolersi del mancato utilizzo della pec. ( Corte d’Appello di Brescia sentenza 4/2019 – Trib. di Roma sentenza n. 356/23).
E’ evidente che, fermo restante quanto disposto dall’art. 66 disp. Att. C.C., ove vi sia esplicita richiesta di ricevere le convocazioni a mezzo mail ordinaria , è importante che l’amministratore, sia in grado di dimostrare, in un ipotetico giudizio, l’espressa volontà del condomino attraverso uno specifico accordo, tra il singolo condominio e l’amministratore, nel quale viene indicata la mail ordinaria e la volontà di voler ricevere, su detto indirizzo, anche le convocazioni.
Sull’argomento si è pronunciato anche il Tribunale di Bari, con la sentenza 2666/2023, nel procedimento introiettato da una condomina che contestava la validità della delibera assembleare poiché la convocazione era avvenuta a mezzo email ordinaria. Il Condominio, di contro, sosteneva di aver inviato la convocazione alla mail ordinaria del marito convivente – nonché avvocato
dell’impugnante – il quale aveva confermato la ricezione della mail, pertanto, sosteneva la regolarità della convocazione, anche perché l’uso della posta elettronica era stato richiesto dai condomini per ridurre i costi di spedizione della raccomandata.
Il Tribunale di Bari, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto irregolare la convocazione accogliendo la domanda dell’attrice, infatti, il giudice sottolineava come il condominio non avesse fornito la prova che il condomino avesse concordato con l’amministratore un diverso mezzo di comunicazione per le convocazioni, rilevando, inoltre, come l’indirizzo e-mail utilizzato per la convocazione fosse intestato, non alla condomina, bensì ad un terzo.