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Vediamo la differenza tra le diverse tipologie di documenti informatici.

  1. Documento informatico – nativo digitale (art. 20 D.Lgs 82/2005)

Documento generato con il programma di videoscrittura (es. word), successivamente, trasformato in formato pdf (senza l’utilizzo dello scanner) Ecco perché si dice che “nasce digitale”.

Questa tipologia di atto, prima di essere depositato telematicamente o notificato a mezzo pec, dovrà essere firmato digitalmente.

Essendo un “originale informatico”, non dovrà attestarsi la conformità.

 

  1. Copia informatica di documento analogico – ossia cartaceo (art. 22 D.Lgs 82/2005)

Documento informatico che trasformiamo in pdf in seguito alla scansione del documento cartaceo.

Differentemente dal documento informatico nativo digitale, il PDF ottenuto a mezzo scansione del documento cartaceo, non consentirà di selezionare tutto o una parte del testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.

 

  1. Duplicato informatico (art. 23 bis, comma 1, D.Lgs 82/2005)

Documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

Pertanto, il duplicato informatico di un documento estratto dal fascicolo telematico, sarà identico a quello presente nel fascicolo telematico, in quanto contenente anche la sottoscrizione digilate.

Il duplicato informatico, giuridicamente, ha lo stesso valore del documento informatico da cui è tratto, pertanto, non necessita di attestazione di conformità e non si devono, ulteriormente, firmare digitalmente.

Se il file del duplicato informatico, viene stampato per la notifica cartacea, si dovrà attestare la conformità, dichiarando che “…la presente copia analogica è conforme alla copia informatica/duplicato informatico dalla quale è stata estratta, presente nel fascicolo informatico n°__del Tribunale/G.d.P. di_______

 

  1. Copia informatica di documento informatico (art. 23 bis, comme 2, D.Lgs 82/2005)

Copia informatica che non contiene la sottoscrizione digitale (no .p7m) Pertanto, ai fini della notifica, sarà necessario attestare la conformità di tale copia informatica a quella presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Anche in questo caso, ossia nel caso di copia informatica di documento informatico, non lo si dovrà sottoscrivere con firma digitale.

Se il file della copia informatica, viene stampato per la notifica cartacea, si dovrà attestare la conformità, dichiarando che “…la presente copia analogica è conforme alla copia informatica/duplicato informatico dalla quale è stata estratta, presente nel fascicolo informatico n°__del Tribunale/G.d.P. di_______