Bollo auto e prescrizione
Domanda
Gentile Avvocato,
vorrei gentilmente esporLe il mio problema, sono proprietario di un auto comprata nuova immatricolata il 21.04.2009…………..Ho pagato a Dicembre 2009 il primo bollo valido per mesi 9, a dicembre 2010 ho pagato il secondo bollo auto, poi per problemi economici ho sempre rimandato gli altri bolli auto, adesso al 07.10.2014 vorrei gentilmente sapere da lei quanti e quali bolli sono eventualmente andati in prescrizione non avendo MAI ricevuto nessuna notifica nè dalla Agenzia delle Entrate, nè dall’ACI nè tantomeno da EQUITALIA.
Nel salutarLa la saluto in attesa di una Sua gradita risposta
Germano D.
Risposta
Gent.mo Sig. Germano
il pagamento del bollo auto si prescrive il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Ciò equivale a dire che se il bollo andava pagato al 30 novembre 2011, il termine triennale decorrerà dal 1 gennaio 2012 e, pertanto, scadrà il 31 dicembre 2014, ovvero allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui si doveva pagare.
Saluti.
Avv. Vittoria Stranges
Ebbene, la prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell’amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
Cordialità
Avv. Aurelio Lattaferro
L’art. 5 D.L. 953/82 stabilisce che: “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Quindi – tenendo presente che il termine triennale di prescrizione non decorre dalla data di scadenza del bollo ma dalla data di scadenza del pagamento – il 31.12.2013 si sono prescritti i bolli auto da pagarsi entro l’anno 2010, mentre l’obbligo di pagamento del bollo per il 2011 si prescriverà il 31 dicembre di quest’anno.
Avv. Massimo Coppin
Premesso che il bollo auto è una tassa locale a vantaggio della regione nella quale si risiede ed è un tributo che grava su tutti gli autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia. Il costo della tassa è diverso a seconda della regione e dipende da molteplici fattori, ovvero la classe di inquinamento, la potenza e anzianità del mezzo stesso. La scadenza del pagamento dipende dalla regione di appartenenza e dalla data di immatricolazione del veicolo; per evitare ai contribuenti il disagio di dover effettuare lunghe code agli sportelli, le scadenze vengono stabilite in modo diversificato e scaglionato nell’ arco dell’anno.
La prescrizione, disciplinata dal Codice Civile art. 2934 e segg., è il mezzo che l’ordinamento giuridico prevede per l’estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto dell’amministrazione al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento.
In riferimento al tema specifico del bollo auto, l’articolo 5 del D.l.953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, recita: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; di seguito, nel medesimo articolo, troviamo scritto che “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Sintetizzando il tutto si evince che sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione, il diritto di recupero della tassa di possesso è sempre pari a tre anni.
Pertanto alla luce di ciò dovrebbe essersi prescritto ormai il bollo 2011, fermo restando comunque la necessità di impugnare la cartella relativa al pagamento dello stesso per prescrizione a mezzo citazione in opposizione alla cartella esattoriale per prescrizione per quell’anno e poi se dovesse ricevere le cartelle per il mancato pagamento dell anno 2012 e 2013 e 2014 dovranno essere impugnate per mancata notifica dell’atto prodromico , ossia mancato avviso dell’atto di pagamento. il ricorso si presenta in commissione tributaria .
Sperando di essere stata esaustiva.
Cordialmente.
Avv. Olga Izzo