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Le risposte dell’esperto

Bollo auto

Domanda

“Salve, cortesemente una info: In data 21.01.2014 mi notificano una avviso di pagamento bollo auto 2010 (scadenza 2011), la lettera riporta la data del 16.12.2013, ma come dicevo mi viene notificata il 21.01.2014, invece la data del timbro postale sulla busta è 20.01.2014 (presumo che sia la data in cui l’ACI ha affidato l’avviso alle poste per la notifica) Calcolando che la prescrizione sarebbe valida per tutti gli atti successivi al 31.12.2013, quale data devo tenere in considerazione? breve riepilogo (scusa ma non so se ho spiegato bene, quindi ci riprovo…:) abbiamo 3 date: 16.12.2013 data che è stata fatta la lettera dall’ACI (la Regione Campania ha affidato all’ACI il recupero dei crediti) 20.01.2014 data in cui l’ACI affida l’avviso alle poste per notificarmelo (penso) 21.01.2014 data in cui mi viene notificata. quale data devo tenere presente per avere diritto alla prescrizione? grazie e buon lavoro!”

Antonio (Benevento)

 

Da ciò che si evince dalla sua richiesta, l’ACI le avrebbe notificato il 21 gennaio 2014 ( fa fede la data di ricevimento dell’atto ) un avviso bonario.
Per verificare se l’avviso è tardivo ed è intervenuta la prescrizione del diritto da parte dell`Amministrazione regionale di competenza, va verificata la data esatta di pagamento del bollo auto in base all’immatricolazione ed a quanto stabilito dalla Amministrazione regionale .
La legge prescrive che : “l`azione dell`Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell`iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita` si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (articolo 5 del D.l. 953/82, cosi` come in seguito modificato dall`articolo 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60\86 ).
Per cui se, fatti suoi calcoli, l’avviso le doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2013 , la notifica successiva è tardiva.
Accertata la prescrizione lei dovrà inviare direttamente alla propria Regione, tramite raccomandata A.R., una comunicazione finalizzata all`annullamento dell’atto, poiché prescritto.

Avv. Anna Longo

Egr. Sig. Antonio,
al di là delle tre date (di redazione dell’avviso, di invio postale e di ricezione/notifica), ritengo che il tributo non sia ancora prescritto e, pertanto, l’ente creditore ha diritto di pretendere il pagamento della somma dovuta a titolo di bollo auto.
Infatti, l’avviso di pagamento, stando alle informazioni da Lei riportate, è intervenuto prima della data di prescrizione, che per il bollo auto è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per cui, per calcolare il periodo di prescrizione triennale, bisogna considerare come termine iniziale l’anno successivo a quello in cui il pagamento va effettuato (cioè anno successivo a quello di scadenza del pagamento; non a quello di riferimento del bollo).
Ora, nel suo caso, il pagamento del bollo riferito all’anno 2010 (semplice anno di riferimento, non di pagamento) doveva essere effettuato nell’anno 2011. La prescrizione maturerà quindi al terzo anno successivo al 2011 (che è l’anno di scadenza per il pagamento) e, per essere più precisi, al finire del terzo anno successivo al 2011 (cioè al 31.12.14)
Se l’avviso Le fosse stato notificato oltre la data del 31.12.2014 sarebbe stato certamente prescritto, ma poiché le è stato notificato nel gennaio 2013 (al di là della data di invio o di ricezione) il periodo di prescrizione triennale non è ancora maturato. Inoltre, dopo la notifica tempestiva dell’avviso, l’ente creditore ha interrotto validamente il decorso del termine di prescrizione, che ricomincerà a decorrere da capo.
Cordiali saluti.

Avv. Maria Rosalia Megna

 

Egr. Sig. Antonio,
con riferimento al Suo quesito Le comunico quanto segue.

Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell’amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
Ed infatti, con riferimento al bollo auto, “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86).

Nel caso da Lei illustrato il mancato pagamento del bollo auto è riferito all’anno 2010 (01/01/2010- 31/12/2010 così mi è parso di capire!), per cui il termine prescrizionale dei tre anni è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento) ed è scaduto il 31 dicembre 2013 (cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui Lei doveva effettuare il pagamento).

Nella fattispecie, pertanto, il diritto dell’Ente a recuperare la tassa è andato prescritto considerato che, secondo quanto Lei riferisce, l’ACI ha consegnato l’avviso all’Ufficio Postale soltanto in data 20/01/2014 (ha verificato tale circostanza sul sito Web di Poste Italiane nella sezione “Dove Quando”?) che, infatti, è la data cui Lei deve fare riferimento ai fini della prescrizione.

Sul punto è utile sapere che per il mittente (ente creditore o agente della riscossione) la notifica si perfeziona nel momento in cui consegna l’atto all’ufficio postale.

Lei ha 30 (trenta) giorni dalla data della notifica dell’avviso per presentare istanza, in via di autotutela, seguendo le indicazioni che troverà nel corpo dell’avviso medesimo, in ogni caso dovrà comunque tenere presente che qualora abbia intenzione di avanzare ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale lo stesso dovrà essere proposto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni sempre dalla data della notifica dell’avviso di pagamento.
Con i migliori saluti.

Avv. Massimo Cadetto

 

La prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell’amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
In tema di bollo auto, entrando nello specifico, “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 2010 per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione.

 

Avv. Agostino Cucuzza

 

La prescrizione opera decorsi tre anni dalla data prevista per il pagamento. Se, come mi pare di aver capito, la scadenza é 2011, in ogni caso non si è verificata la prescrizione.

Avv. Anna Padalino

 

Il termine per la riscossione del bollo auto, secondo i più recenti orientamenti delle Commissioni Tributarie, è di due anni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Ciò è quanto stabilito ad esempio dalla sent. n.14 del 18/01/2011 emessa dalla Commissione Tributaria di Milano la quale stabilisce che “… in materia di tasse auto, la cartella successiva alla notifica dell’accertamento va notificata ex art. 25 c. 1 lett. c D.P.R. 602/73 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento si è reso definitivo”.

Ai fini della tempestività o meno della notifica occorre prendere poi in considerazione due differenti termini legati uno alla tempestività dell’accertamento del regolare versamento del bollo -che deve avvenire entro e non oltre il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (nel suo caso avendo scadenza 2011 il termine va a scadenza nel 2014 ed ai fini dell’avvenuta prescrizione è necessario sapere esattamente il mese di scadenza)- ed uno legato al termine per la riscossione (ovvero per la notifica della cartella da parte del concessionario), procedimento da avviare – in caso di mancato pagamento dopo la notifica dell’accertamento- entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo (ossia trascorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento in caso di mancata impugnazione).Lei parla solo di avviso di pagamento e pertanto occorrerebbe innanzitutto verificare la regolare notifica del preliminare avviso di accertamento

Ove invece lei intenda fare riferimento alla cd rottamazione delle cartelle previste dalla legge di stabilità 2014 deve tener presente che essa si applica, sì, ai bolli auto ma purchè gli avvisi di accertamento relativi siano stati affidati all’ente per la riscossione entro lo scorso 31 ottobre e pertanto è tale data che dovrà verificare dalla documentazione in suo possesso. In questo caso la sua cartella parrebbe essere del 21.01.14 e l’incarico all’agente della riscossione sarebbe (secondo quanto da lei precisato) del precedente 16.12.13 e pertanto, confermando queste date, saremmo fuori dal termine del 31 ottobre 2013.

 

Avv. Rossana Palladino

 

Il soggetto a cui viene notificato un qualsiasi atto giudiziario deve prendere in considerazione, ai fini di una eventuale opposizione, la data in cui il provvedimento viene notificato (nel suo caso il 21/1/14). Per il soggetto notificante, invece, la data da prendere in considerazione è quella in cui viene apposto il timbro dall’ufficio postale.
A disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
Distinti saluti

Avv. Concetta Cecinato

 

Risposta