Bollo auto
Domanda
In data 10.08.2015 mi viene notificata raccomandata AG contenente intimazione di pagamento bollo auto anno 2005 (ingiunzione notificata 18.01.2012) bollo auto 2006 (ingiunzione notificata 07.1.2012) e bollo auto anno 2008 (ingiunzione del 04.07.2013). in data 2401202015 mi viene notificata raccomandata AG contenente pignoramento crediti presso terzi. il debito per i bolli auto è prescritto? è possibile attivare opposizione alla esecuzione non avendo proposto opposizione alle cartelle ed alla intimazione di pagamento del 10.08.2015?
Dino
Risposta
Salve, per quanto riguarda la prescrizione del bollo auto , La sentenza n 1711/15 emessa dal Tribunale di Cosenza fa chiarezza circa i tempi tecnici di prescrizione. Ricordiamo che la prescrizione, disciplinata dal Codice Civile art. 2934 e segg., è il mezzo che l’ordinamento giuridico prevede per l’estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge.
In caso di non pagamento del bollo, Equitalia può inviare una cartella esattoriale.
Per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento. Passato tale termine, il mancato pagamento cade in prescrizione (scadenza legale).
Nello specifico, la sentenza della Commissione provinciale di Cosenza ha definito i tempi con i quali Equitalia può emettere una cartella di pagamento.
Cosa avviene in pratica?
Se Equitalia intende “rifarsi” sul contribuente ha, di fatto, tre anni per inviare la cartella esattoriale. In sostanza l’Ente di riscossione deve notificare l’atto al destinatario, prima che i tre anni siano trascorsi, pena la prescrizione dell’atto per decadenza dei termini.
Nel caso specifico, il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso dell’automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni. Pertanto se le notifiche di pagamento le ha ricevute dopo il termine prescrizionale e non sono stati preceduti da altri avvisi prodromici, può tentare l’opposizione di sorta.
Avv. Olga Izzo